come
modificato con D.Lgs 19 novembre 1999 n.528 e con D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276
Recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili
(Omissis)
Art. 3
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
comma 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico - professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'Inps e dall'Inail, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una appostita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima del'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denunica di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).
(Omissis)
Art. 11.