Regolamento
recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive
modificazioni.
(Omissis)
Art.
18
Requisiti
di ordine speciale
1.
I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
adeguata capacità economica e finanziaria;
b)
adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c)
adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d)
adeguato organico medio annuo.
2.
La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a)
da idonee referenze bancarie;
b)
dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo
22, realizzata con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli
importi delle qualificazioni richieste
nelle varie categorie;
c)
limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal
capitale netto, costituito dal totale della
lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile,
riferito all'ultimo bilancio approvato,
di valore positivo.
3.
La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata:
da parte delle ditte individuali,
delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi
tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali
IVA;da parte delle società di capitale
con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle
direttive europee, e della relativa
nota di deposito.
4.
La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in
proporzione alle quote di partecipazione
dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in
conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito,
dei consorzi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle società fra imprese
riunite dei quali l'impresa stessa
fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla
stazione appaltante e non abbiano
ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5.
La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a)
con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto
dall'articolo 26;
b)
dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie
oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo è
determinato secondo quanto previsto
dall'articolo 22;
c)
dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto
della richiesta, di importo non
inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero,
in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al
55% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa
singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo
della qualificazione
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo
22.
6.
L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione
dei lavori previsti dall'articolo 22,
comma 7.
7.
Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici
affidati in appalto a seguito di appalto concorso,
ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
b), numero 1) della legge,
oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica
è altresì dimostrato dalla presenza
di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo
indeterminato. Il numero
minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso
di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla
terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla
quarta
ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle
classifiche successive.
8.
L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di
attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei
quali sono fornite le
essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce
al valore della cifra di affari in lavori
di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata
alla media annua dell'ultimo
quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria
o canoni di noleggio,
per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito
per almeno la metà
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura
tecnica per la quale è terminato
il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari
sotto forma di ammortamenti
figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il
piano di ammortamento
precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata.
L 'ammortamento
figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti
con riferimento alla
durata del piano di ammortamento concluso.
9.
L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle
società di persone, con la presentazione
della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa
la quota riferita alla
attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi
tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità
alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
10.
L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente,
composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti
ai fondi di quiescenza,
non inferiore al 15% della cifra: di affari in lavori di cui al comma
2, lettera b), effettivamente
realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa
l'adeguato organico
medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente
assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di
affari in lavori, di cui almeno
l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane
la retribuzione del
titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
Per le imprese individuali e per
le società di persone il valore della retribuzione del titolare e
dei soci è pari a cinque volte il valore
della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione
INAIL.
11.
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto
a norma del comma 10, è documentato
con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in
conformità delle direttive europee
dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con
idonea documentazione, nonché
da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle
varie qualifiche, da cui desumere
la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli
riepilogativi annuali attestanti
i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in
ordine alle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti e ai relativi ontributi.
12.
Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono,
in proporzione alle quote
di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il
personale dipendente dei consorzi
e delle società di cui al comma 4.
13.
I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili possono dimostrare
il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura
in dotazione stabile ai
propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo
attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti
consorziati.
14.
Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo,
i requisiti di cui al comma 5, lettere
b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori
affidati ad altre imprese della
cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici.
Tale facoltà può essere esercitata
solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di
direttore tecnico, per conto
di imprese già iscritte all' Albo nazionale dei costruttori ovvero
qualificate ai sensi del regolamento,
per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno
tre consecutivi nella
stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato
con l'esibizione dei certificati
di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione
dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile.
La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo
ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di
due miliardi. Un direttore
tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere
b) e c) qualora non siano trascorsi
sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve
produrre una apposita
dichiarazione.
15.
Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8
o i rapporti di cui al comma 10
fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la
cifra d'affari di cui al comma 2,
lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi
commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa
è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire
le percentuali richieste; la
cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione
del requisito di cui al comma
2, lettera b).
(Omissis)
Art.
22
Determinazione
del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
1.
La cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente
all'articolo 18, comma 2, lettera
b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati
nel quinquennio antecedente la data
di sottoscrizione del contratto con la SOA.
2.
Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5,
OG9 e OG10, gli importi previsti
all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori
cinque anni del decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
3.
I lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli
realizzati nel quinquennio antecedente
la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
4.
Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5,
OG9 e OG10, i lavori di cui all'articolo
18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente
la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA.
5.
I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon
esito iniziati ed ultimati nel periodo
di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio,
per il caso di lavori
iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione
alla data della sottoscrizione
del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare
degli stessi.
6.
L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto
del ribasso d'asta, incrementato
dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del
contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute
a titolo risarcitorio.
7.
I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità
allo schema di cui all'allegato D e contengono
la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono
stati realizzati regolarmente
e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale
o giudiziaria, ne viene
indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni
soggetti alle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione
deve contenere l'attestato
dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del
buon esito degli interventi eseguiti.
Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento.
8.
I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi
in copia, a cura delle stazioni
appaltanti, all'Osservatorio. L'autorità provvede ai necessari riscontri
a campione.
(Omissis)
Art.
28
Requisiti
per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
1.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia
di esclusione dalle gare, le imprese
possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari
o inferiore a 150.000 euro qualora
in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a)
importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore
al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l'importo
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di
cui alla lettera a);
c)
adeguata attrezzatura tecnica.
2.
Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali, per
gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese
devono aver realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per
importo pari a quello
dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di
buon esito degli stessi rilasciato
dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si
riferiscono i lavori eseguiti.
3.
I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto
dal presente titolo, e dichiarati in
sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza
è accertata dalla stazione appaltante
secondo le disposizioni vigenti in materia.
(Omissis)
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