Misure
dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e
la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia
di
lavoro e occupazione
(Conversione
in legge del decreto n° 244 del 23 giugno 1995, in G.U. n° 146 del
24/06/95)
(Omissis)
Art.
29
Retribuzione
minima imponibile nel settore edile
I
datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti
sul territorio nazionale, individuati
dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.2, sono tenuti ad assolvere
la contribuzione previdenziale
ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di
ore settimanali non
inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti
integrativi territoriali
di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni,
scioperi, sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione
guadagni, di altri eventi indennizzati
e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante
accantonamento presso
le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto
del Ministro del Tesoro, sentite
le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni
in materia di retribuzione imponibile
dettate dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive
modificazioni, in materia
di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all’art.
1, comma primo, del D.L.
9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n.389. nella retribuzione
imponibile di cui a quest’ultima norma rientrano, secondo le misure
previste all’art. 9 del
D.L. 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, anche
gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili. Sull’ammontare
delle contribuzioni previdenziali
ed assistenziali diverse da quella di pertinenza del fondo pensioni
lavoratori dipendenti,
dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’INAIL,
per gli operai occupati
con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori
di lavoro di cui al comma primo,
si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per
cento. Tale agevolazione si
cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con
l’esonero previsto dall’art. 2, comma
quarto, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio
1993, n. 151, sino a concorrenza
di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni
di cui all’art. 6,
comma nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, del D.L.
9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni,
comprese quelle di cui al comma primo.
Ai
datori di lavoro di cui al comma primo, gli sgravi contributivi per
il Mezzogiorno e le riduzioni contributive
per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al
comma secondo, non possono
essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili.
Per i casi di omessa denuncia
o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 4 del D.L. 22
marzo 1993, n.71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.151. agli
effetti dell’applicazione di quest’ultima
norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano
parte della retribuzione.
Le disposizioni del presente articolo: a) trovano applicazione alle
società cooperative di
produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori
delle stesse; b) non operano per
le imprese di cui all’art. 2-bis del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1991, n.89.
Entro
il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinati
dalle disposizioni di cui
al comma primo, al fine di valutare la possibilità che con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione
contributiva di cui al comma secondo. Le norme
del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.
Art.
30
Entrata
in vigore
Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge. |