accordi
locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni
per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo.
In conformità all’intesa Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993,
la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare
materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri
del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
aderenti alle associazioni nazionali contraenti e’ demandato di provvedere
sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2002 e con validità quadriennale:
a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo
diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato
in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto
delle situazioni metereologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in
alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria
a norma dell’art. 21;
d) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 2002, dell’elemento economico territoriale, secondo i criteri
indicati nei commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente
articolo;
e) alle attuazioni di cui all’art. 19;
f) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali
e’ applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 22;
g) alla determinazione del periodo di normale godimento delle
ferie;
h)
alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative
indennità sostitutive.
L’elemento
economico di cui alla lettera d) sarà concordato in sede territoriale
tenendo conto dell’andamento
congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti
in termini di produttività,
qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche
i seguenti indicatori:
–
numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari
relativo;
–
numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
–
numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni
di avvio dei lavori;
–
numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in
cassa integrazione straordinaria o ordinaria
per mancanza di lavoro;
–
attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
–
prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori
indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.
L’elemento
economico di cui alla lettera d), sulla base dei criteri di cui al
comma precedente, sarà rinegoziato
in sede locale entro la misura massima che le Associazioni nazionali
contraenti stabiliranno
entro il 30 giugno 2001.
Le
richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate
almeno quattro mesi prima
della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto medesimo,
per consentire l’apertura
delle trattative nei successivi 30 giorni. Le
parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni
dirette nel periodo intercorrente
dalla presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente
dall’apertura delle
trattative.
Alle
Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
1)
alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile,
ai sensi dell’art. 30;
2)
alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto
alle Casse Edili a norma dell’art.
37 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
3)
all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse
Edili per i casi di malattia, infortunio
sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito
in sede nazionale;
4)
alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite
dalla disciplina nazionale, dei Comitati
paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente
di lavoro;
5)
all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta
nell’art. 92;
6)
alle determinazioni di cui all’art. 38, relativo alle quote sindacali.
Nel
caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente
articolo o di insuperabile dissenso
nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale,
ciascuna delle parti
può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti
le quali si incontreranno, entro
15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa
o di favorire la stipula dell’accordo
locale.
Le
clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione
nazionale non hanno efficacia.
Dichiarazione
a verbale
L’indennità
territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna
circoscrizione territoriale.
Le
Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche
che dovessero
intervenire
in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo
23 luglio 1993 e recepiti
nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame
della materia. |