Disciplina
dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Restano
ferme le norme di legge che regolano l’appalto ed il subappalto di
opere pubbliche.
(Omissis)
b)
L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti
nella sfera di applicazione del
presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le
relative lavorazioni edili ed affini
è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice
di applicare nei confronti dei lavoratori
da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico
e normativo previsto
nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’art.39
dello stesso.
L’impresa
è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere
cui si riferiscono le lavorazioni
appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice
o subappaltatrice e a
trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al
contratto nazionale ed agli accordi
locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato
tra le Associazioni
nazionali contraenti.
Analoga
comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni
obbligatorie di previdenza
e assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro
aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
(Omissis) |