casse
edili
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la
Cassa Edile. Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie
di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra
l’Ance e la Fe.N.E.A.L. – U.I.L. la F.I.L.C.A. – C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A.
– C.G.I.L. nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente
aderenti.
I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto
riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del
comma precedente. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle
Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva
di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle
Casse Edili previste dalla presente disciplina.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle
Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali
stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito
di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali
aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti
per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi
di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra
loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del
contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell’art. 25.
Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel
caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse Edili accertate
dall’organismo paritetico di cui al punto d) del presente articolo.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico
dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta
dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo
di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.
La Cassa Edile è amministrata da un Comitato di Gestione nominato
in misura paritetica dall’Organizzazione territoriale dei datori
di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori,
dall’altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento
dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata
nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali
stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi
locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi
nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle
Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti
delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali,
sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l’automatica ed
integrale applicazione.
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni
in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad
eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali
medesimi.
L’esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° ottobre
al 30 settembre dell’anno successivo.
I bilanci delle Casse Edili debbono essere approvati entro sei mesi
dalla scadenza dell’esercizio e cioè entro il 31 marzo dell’anno
successivo. I bilanci consuntivi – situazione patrimoniale e conto
economico – predisposti secondo lo schema unico adottato con l’accordo
nazionale 18 luglio 1988, accompagnati dalla relazione del Presidente
della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio sindacale, corredati
dalle schede statistiche approvate dalla Commissione nazionale paritetica
per le Casse Edili , debbono essere trasmessi, entro trenta giorni
dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali dei datori
di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti, nonché alla Commissione nazionale per le Casse Edili
per le conseguenti verifiche di conformità.
Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma
precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere
la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa
Edile, il quale ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione
della prima riunione dello stesso.
In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al comma diciannovesimo,
i bilanci ed i relativi allegati sono acquisiti direttamente dalla
Commissione nazionale paritetica.
Le schede statistiche sono messe a disposizione dell’Osservatorio
nazionale e degli altri Organismi a gestione paritetica.
b) Con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e
gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo
nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto
medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa,
con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione
di quanto previsto dall’art. 110, gli obblighi ed oneri derivanti
dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite
localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera
a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
c)
Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono
vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di
cui ai commi seguenti.
Dal
1° ottobre 2000 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è
posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari
allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’art. 25, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, per i datori di
lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
L’importo
della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore
di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed
è versato – unitamente all’importo a proprio carico – alla Cassa
Edile con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento
del contributo di cui al sesto comma della lettera a) del presente
articolo.
Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso
a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all’ANCE; il gettito
della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico
dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori.
La Cassa Edile provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni
nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
In conformità a quanto stabilito per le quote nazionali di adesione
contrattuale, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali di cui al primo comma della lettera a) possono prevedere
l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico,
in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai.
L’importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore
di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed
è versato, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro
stesso, alla Cassa Edile secondo le modalità e alle condizioni da
concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.
Il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso
a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alla Associazione
territoriale aderente all’ANCE; il gettito della quota territoriale
di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito
alle Federazioni territoriali dei lavoratori.
Norma
transitoria
Sino
alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute
nell’articolo 37 del C.c.n.l. 5 luglio 1995 e nell’accordo nazionale
10 febbraio 1999.
d) Le funzioni nazionali di indirizzo, controllo e coordinamento
delle Casse Edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere
permanente – Commissione nazionale per le Casse Edili – costituito
tra le Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera
a).
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
– la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni
di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno
essere trasmessi dalle singole Casse Edili;
– la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale
delle attuazioni poste in essere dalle Casse Edili. Tale verifica
può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate
nel Comitato di Gestione delle Casse Edili;
– la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche
le rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse Edili;
– la predisposizione di uno schema unico di regolamento dell’attività
delle Casse Edili, da portare all’approvazione delle parti nazionali
sottoscritte;
– l’esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione
di regolarità contributiva;
– la proposizione alle parti nazionali sottoscritte, alle quali
compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con
Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
– la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei
Direttori e del personale delle Casse Edili;
– la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni
di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle
Casse Edili.
Le parti riaffermano l’importanza del ruolo delle Casse Edili nel
sistema contrattuale del settore, ed a tal fine ritengono necessario
il potenziamento dell’attività della Commissione nazionale paritetica,
in particolare per le funzioni di controllo e coordinamento.
La commissione perseguirà in via prioritaria i seguenti obiettivi:
1) verifica della situazione delle prestazioni collaterali
effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:
– realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse;
– concentrare la spesa sugli interventi più validi;
– determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti
sul territorio;
2)
adozione per i bilanci delle Casse Edili e dei relativi piani dei
conti di uno schema predisposto dalla Commissione nazionale paritetica
per le Casse Edili. Le Casse Edili sono tenute ad applicare il suddetto
schema e a trasmettere immediatamente alla Commissione nazionale
i bilanci approvati con riferimento all’esercizio finanziario scaduto
il 30 settembre dell’anno precedente per le conseguenti verifiche
di conformità;
3)
– attuazione entro il 30 giugno 2000 di un sistema informatico a
rete per il collegamento tra le Casse Edili;
– predisposizione entro il 30 aprile 2000 di modelli unici di denuncia
mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti,
nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva,
che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte
e adottati entro il termine del 31 maggio 2000. e) Fermo restando
quanto previsto dal presente articolo in materia di prestazioni,
le singole Casse Edili possono sottoporre alla Commissione nazionale
paritetica questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine
alle materie ad esse demandate.
Nelle materie definite dal contratto nazionale, le soluzioni interpretative
date dalla Commissione nazionale, sono vincolanti per le Casse Edili.
f)
La disciplina degli Statuti delle Casse Edili è contenuta nell’allegato
E al C.c.n.l. 5 luglio 1995 e nell’accordo nazionale 12 dicembre
1977.
Le
parti sono impegnate a procedere alla definizione dello schema nazionale
di Statuto delle Casse Edili,
sulla base di quanto previsto nell’allegato E al presente contratto.
g) Le parti convengono che per le attività
promozionali e di procedure amministrative per la gestione del Fondo
di previdenza complementare sarà utilizzato il sistema delle Casse
Edili, secondo criteri e modalità che le parti medesime si riservano
di definire.
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