Accantonamenti
presso la cassa edile
Il
trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 16)
e per la gratifica natalizia (art.17) è assolto dall’impresa con
la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25,
per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.
5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le
festività di cui al punto 3) dell’art. 18.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno
accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo
quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti
alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo
il criterio convenzionale individuato nell’allegato F al presente
contratto.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo
e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate
nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario,
sia esso diurno, notturno o festivo;
– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
– la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;
– i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata
su:
– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta
montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle
misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità
è stato tenuto conto
– come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle
caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli
di cui al presente articolo e all’art. 18.
La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento
economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro
per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei
limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei
limiti di cui all’art. 27, penultimo comma, ad accantonare presso
la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato
F).
Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio
sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile
la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico
corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegato
F).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo
di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica
e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile
di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà
essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa
gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento
del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli
importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale
va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato
dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario
normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere
siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa
Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti
stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di
cui sopra.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che
ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto
gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente
articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella
sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi
a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti
economici di cui agli artt. 16 e 17, per cui nulla è dovuto dalle
imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle
sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della
Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per
cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Norma transitoria
Sino
alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute
negli articoli 5 e 19 del C.c.n.l.
5 luglio 1995.
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