Allegato F    C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 19 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Allegato F    C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore.
A norma del terzo comma dell’art. 19 del presente contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi.
L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 19 del c.c.n.l..
Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:
Giornate di carenza INPS e INAIL 18,5%
Dal 4° giorno di malattia in poi 18,5%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 7,4%
Dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi 4,6%

2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile
L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 19. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
Giornate di carenza INPS e INAIL 14,2%
Dal 4° giorno di malattia in poi 14,2%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5,7%
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi 3,6%

3) Retribuzione diretta netta
La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2).

4) Esclusione del criterio convenzionale
Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia e infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi. Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all’undicesimo comma dell’art. 19 del C.c.n.l..

Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute nell’allegato F al C.c.n.l. 5 luglio 1995.