Accantonamento
della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al
netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore.
A
norma del terzo comma dell’art. 19 del presente contratto, il criterio
convenzionale per l’accantonamento
presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione
per ferie
e gratifica natalizia è il seguente:
1)
Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi.
L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle
ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione
lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione
diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 19 del c.c.n.l..
Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale
la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:
Giornate di carenza INPS e INAIL 18,5%
Dal 4° giorno di malattia in poi 18,5%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 7,4%
Dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi 4,6%
2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile
L’importo
che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%,
computato sulla stessa retribuzione
lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 19. Nei casi
di assenza per malattia,
infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare
sono le seguenti:
Giornate
di carenza INPS e INAIL 14,2%
Dal
4° giorno di malattia in poi 14,2%
Dal
4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5,7%
Dal
91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi 3,6%
3)
Retribuzione diretta netta
La
retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa
è costituita dalla retribuzione
lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e
le ritenute fiscali complessivi
nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2).
4)
Esclusione del criterio convenzionale
Il
sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica
per i periodi di paga nei quali non
vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro
prestato per l’intero periodo (malattia
e infortunio).
Pertanto
in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti
sono detratti dall’impresa
dagli accantonamenti stessi. Inoltre
la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali
di cui al punto 1) al lordo
dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione
di cui all’undicesimo comma dell’art.
19 del C.c.n.l..
Norma
transitoria
Sino
alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute
nell’allegato F al C.c.n.l.
5 luglio 1995. |