Statuto della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili



Addì , 10 novembre 2004

L'Ance e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil convengono quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE, Sindacati nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL è stata costituita la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.
Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del presente Statuto.
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, di seguito definita CNCE, è l'organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle Casse edili.
La CNCE non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.
E' vietato alla CNCE di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

ART. 2 - SCOPI STATUTARI
La CNCE svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi tra le Associazioni nazionali di cui all'art. 1, nonché i compiti e le funzioni derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ad affini e dagli accordi e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca, Fillea e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 dell'accordo 18 dicembre 1998.
In particolare tali compiti riguardano:
a. il funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni di cui all'art. 3;
b. la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni delle Casse Edili industriali e delle Casse Edili artigiane (successivamente dette CC.EE), sulla base dei bilanci che, redatti in conformità allo schema approvato dalle Associazioni nazionali, dovranno essere trasmessi dalle singole Casse entro il 30 giugno di ogni anno;
c. l'attuazione dello schema unico di regolamento dell'attività delle Casse Edili;
d. l'esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
e. la proposizione alle Associazioni nazionali di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
f. la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle CC.EE;
g. la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle CC.EE;
h. la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle CC.EE. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle CC.EE;
i. la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse Edili;
j. la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle CC.EE per fornire indicazioni dirette a:
· realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle CC.EE;
· concentrare la spesa sugli interventi più validi;
· determinare l'armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;
· l'omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la CC.EE, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell'attività delle CC.EE;
. l'esame di questioni interpretative e delle esigenze prospettate da singole Casse Edili in ordine alle materie ad essa demandate.
k. verifica di conformità degli Statuti e dei Regolamenti di tutte le CC.EE.

ART. 3 - OSSERVATORIO
La CNCE sovraintende al funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, in conformità alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla relative regolamentazioni attuative siglati dalle organizzazioni di cui all'art. 1.

ART. 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La CNCE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statutari.
Il Consiglio è composto da 12 componenti di cui 4 nominati dall'ANCE, 2 dalle Associazioni nazionali delle imprese artigiane e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.
Uno fra i membri nominati dall'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Ance sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali socie della CNCE.
Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio.
Le cariche sono gratuite.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
· assumere indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCE;
· definire il programma annuo di lavoro;
· decidere sull'operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
· valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
· deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per le CC.EE;
· decidere indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. F) dell'art. 2;
· provvedere al funzionamento dell'Osservatorio;
· definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
· approvare i bilanci della CNCE;
· segnalare alle Associazioni nazionali le eventuali clausole, contenute negli Statuti di Casse Edili, non conformi allo Statuto tipo;
· curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro per temi specifici.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
Le decisioni sono prese a maggioranza di tre quarti dei presenti.

ART. 5 - PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.
Spetta al Presidente di:
a. rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
b. sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
c. presiedere il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.

ART. 6 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.
Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

ART. 7 - COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni socie diverse da quelle che hanno espresso il Presidente e il Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.
Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:
· coordinare l'attività di tutti i livelli operativi della CNCE;
· amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
· decidere l'invio delle comunicazioni alle singole CC.EE e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CNCE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 8 - SEGRETERIA TECNICA
Per lo svolgimento della propria attività la CNCE si avvale di una Segreteria tecnica professionalmente qualificata.
La Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Gli uffici della Commissione possono essere retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.
In tal caso il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati -
. dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari;
. è responsabile degli uffici della Commissione da lui diretti ed organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali;
. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curandone la redazione dei verbali.

ART. 9 - PERSONALE
L'assunzione del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione informata esclusivamente ai criteri di professionalità, sentito il Direttore qualora nominato.
Al personale è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese industriali e affini. In trattamento economico e normativo del personale dipendente della Commissione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.
La risoluzione del rapporto di lavoro del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.

ART. 10 - ENTRATE
Le entrate della CNCE sono costituite da:
a. contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dall'Associazioni di cui all'art. 1;
b. interessi attivi sui predetti contributi;
c. somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente.

ART. 11 - BILANCIO
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre - settembre scaduto l'anno precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all'art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione della CNCE è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.
In tale ipotesi, le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.
Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CNCE, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n°662.

ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.