Accordo attuativo sulla previdenza complementare
In
data 29 gennaio 2000 tra • ANCE • FENEAL – UIL • FILCA – CISL •
FILLEA - CGIL quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive
rispettivamente per le imprese e per i lavoratori • vista la legge 8
agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare; • viste le importanti modifiche apportate dalla
suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema
di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto; • ritenuto di
poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini
29 gennaio 2000; • al fine di contribuire ad un più elevato livello
di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema
previdenziale obbligatorio; si concorda di istituire una forma
pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese
edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico ai sensi dell’articolo 1 del Decreto. Tale forma
pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo
pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a
capitalizzazione individuale, d’ora in poi denominato Fondo per
brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito. In
considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso
attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi
il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo
strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei
lavoratori del settore. 1. Costituzione Il Fondo sarà costituito in
forma di associazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 12 e
seguenti del codice civile, come previsto dall’articolo 4 comma 1
lettera b) del Decreto. Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle
disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento
elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono
parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od
integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni
apportate all’accordo medesimo. 2. Destinatari Sono destinatari del
Fondo: a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo
indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di
apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i
lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o
superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi
nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del
presente accordo; b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti
il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti,
nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno
dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una
specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano
o non operino diverse previsioni in merito; c) eventuali altri
lavoratori, così come definiti nell’articolo 19 del presente
accordo. 3. Soci Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in
possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all’articolo
precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di
adesione. I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a
carico del fondo rimangono associati ad esso. 4. Organi del Fondo
Sono organi del Fondo: • l’Assemblea dei Delegati • il Consiglio di
Amministrazione • il Presidente e il Vice Presidente • il Collegio
dei Revisori Contabili 5. Assemblea dei Delegati L’Assemblea è
composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei
lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento
elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di
rappresentatività territoriale. Alle elezioni si procederà mediante
presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali
stipulanti i C.c.n.l. citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei
soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni. Le elezioni
per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al
raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo. 6. Consiglio
di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è costituito da
24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle
parti. I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti
dall’Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati
dell’Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati. I
componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente
designati dalla parte datoriale. Tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità previsti dalla legge. Le modalità di
convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti
dallo statuto del Fondo. 7. Presidente e Vice Presidente Il
Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di
Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i
rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti
dall’Assemblea. 8. Collegio dei Revisori Contabili Il Collegio dei
Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2
supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti
dall’Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono
direttamente designati dalla parte datoriale. Tutti i componenti del
Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e
devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito
presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Presidente del
Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell’ambito della
componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di
Amministrazione. 9. Comitato Paritetico delle Parti Le Parti
firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della
necessità di istituire, nell’interesse dei lavoratori aderenti e
delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e
raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo,
concordano di costituire un apposito comitato composto da 12
componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del
presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e
tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività
territoriale. Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon
andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le
Parti stipulanti l’accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il
proprio parere non vincolante sulle seguenti materie: • valutazioni
in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del
Fondo per le materie relative all’adesione al Fondo, • indirizzi
generali di gestione del Fondo, • individuazione dei criteri
generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti, •
criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca
Depositaria e dei gestori dei servizi, • modifiche statutarie. Il
Comitato Paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della
documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti
organi del Fondo. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
10. Adesione Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta
individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo
statuto del Fondo. L’adesione deve comunque essere preceduta dalla
consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata
dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione. 11. Contribuzione
L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai
rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell’adesione al
Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi
dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o
alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia
individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita
della qualifica di associato. La contribuzione, da versare al Fondo
con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita
con la seguente articolazione: • 1% riferito alla retribuzione utile
ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese; • 1% riferito
alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei
lavoratori; • 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i
lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile
1993; • 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per gli
altri lavoratori. È prevista per il singolo lavoratore associato al
Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto
a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del
Fondo. L’impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione
scritta circa l’entità delle trattenute effettuate e del versamento
eseguito. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale,
dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni
stabilite dallo statuto. 12. Prestazioni Il Fondo eroga prestazioni
pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari
che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di
poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime
previdenziale obbligatorio. Il diritto alla prestazione
pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età
pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo
maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al
Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si
consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore
a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime
pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di
associazione al Fondo. La norma di cui ai due commi precedenti trova
applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui
posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione
complementare, computando, anche l’anzianità maturata presso il
fondo di provenienza. Il lavoratore associato che non abbia maturato
i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a
riscattare la propria posizione individuale maturata presso il
Fondo. Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante
apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla
legge. Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per
anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale
della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro
la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore. Ai
lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai
quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione
prodotta, la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge,
non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente
articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione
pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di
accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la
liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla
propria posizione individuale. In caso di morte del lavoratore
associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione
individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle
disposizioni di legge vigenti pro-tempore. Il lavoratore associato
per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi
consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere
un’anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per
sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti
dell’ammontare della propria posizione individuale derivante dalle
quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo. Il Consiglio
di Amministrazione determina l’ammontare percentuale massimo delle
anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all’esigenza
di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono
ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non
può concedere o assumere prestiti. 13. Cessazione dell’obbligo
contributivo e vicende del rapporto associativo L’obbligo di
contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito
della risoluzione del rapporto di lavoro. L’obbligo di contribuzione
al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione
del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei
requisiti di partecipazione al Fondo stesso. In caso di sospensione
del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della
retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le
contribuzioni al Fondo. In caso di sospensione della prestazione
lavorativa, permane la condizione di associato e l’obbligo
contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11. Il
lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione
a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del
rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta
all’impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente
la cessazione dell’obbligo contributivo a carico del datore di
lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione
della contribuzione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà
sono disciplinate nello statuto. 14. Trasferimenti e riscatti Il
passaggio diretto tra due aziende che applicano il C.c.n.l. di cui
al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di
partecipazione al Fondo. Il lavoratore associato che perde i
requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento
conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve
comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite
dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni: •
trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il
lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di
settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero
presso un fondo pensione aperto; • riscatto della posizione
individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la
liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati,
secondo le modalità stabilite nello statuto; • conservazione della
posizione individuale anche in assenza di contribuzione. Qualora il
lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate,
la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in
assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In
ogni caso, all’atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui
si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del
rapporto contributivo. In costanza dei requisiti di partecipazione
al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il
trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo
pensione complementare, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del
decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione
al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo
stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni,
secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo. Gli
adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il
termine massimo di sei mesi. Il Fondo è abilitato a ricevere
posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi
pensione iscritti all’albo di cui all’articolo 4, comma 6, del
Decreto, secondo le modalità definite nello statuto. 15. Gestione
del patrimonio Le convenzioni di gestione indicano le linee di
indirizzo dell’attività, le modalità con cui possono essere
modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la
facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi
la necessità. Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo
scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i
lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando
i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse
esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto
previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione. 16.
Conflitti di interesse Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 quinquies,
lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni
lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di
conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate
come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato
in attuazione della norma di cui sopra. 17. Regime delle spese Le
spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del
Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico
dell’impresa che le Parti convengono nella misura di Lit. ……… per
ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello
Statuto. A seguito dell’adesione il lavoratore associato è tenuto al
versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit. ………...
Alle spese per l’amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa
fronte mediante l’istituzione di un fondo comune alimentato dalla
trattenuta denominata “quota associativa”, prelevata dalla
contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.
Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla
base del preventivo di spesa, è determinato l’ammontare di tale
quota, che non può superare in ogni caso lo ……% della retribuzione
annua assunta a base per la determinazione del TFR. Il Consiglio di
Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli
importi da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, che
devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di
lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti
istitutive del Fondo. I costi inerenti la Banca Depositaria ed i
soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in
misura percentuale sul patrimonio gestito. 18. Periodo transitorio
Le Parti firmatarie del presente accordo s’impegnano a predisporre
entro il …………….. lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
All’atto della costituzione del Fondo le Parti designano i
componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del
Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica
fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto
all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo
Collegio dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Amministrazione
provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza
delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del
principio di pariteticità. I componenti in rappresentanza dei
lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese
sono direttamente designati dalla parte datoriale. Il Collegio dei
Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in
rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori,
nel rispetto del principio di pariteticità. Il Consiglio di
Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari
alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo e
gestisce l’attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché
l’attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per
la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all’articolo
precedente. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio
predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da
sottoporre all’approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del
presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento della prima
Assemblea.
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