Allegato O   C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Allegato R   C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Allegato O   C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Accordo attuativo sulla previdenza complementare

In data 29 gennaio 2000 tra
• ANCE
• FENEAL – UIL
• FILCA – CISL
• FILLEA - CGIL
quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive rispettivamente per le imprese e per i lavoratori
• vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
• viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;
• ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;
• al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio; si concorda di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell’articolo 1 del Decreto.
Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d’ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito. In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.
1. Costituzione Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del codice civile, come previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto. Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all’accordo medesimo.
2. Destinatari Sono destinatari del Fondo:
a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;
c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell’articolo 19 del presente accordo.
3. Soci Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all’articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione. I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.
4. Organi del Fondo Sono organi del Fondo:
• l’Assemblea dei Delegati
• il Consiglio di Amministrazione
• il Presidente e il Vice Presidente
• il Collegio dei Revisori Contabili
5. Assemblea dei Delegati L’Assemblea è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale. Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i C.c.n.l. citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni. Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.
6. Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti. I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall’Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell’Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.
I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge. Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.
7. Presidente e Vice Presidente Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall’Assemblea.
8. Collegio dei Revisori Contabili Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti. I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall’Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell’ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Comitato Paritetico delle Parti Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell’interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale. Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l’accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:
• valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all’adesione al Fondo,
• indirizzi generali di gestione del Fondo,
• individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti, • criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
• modifiche statutarie.
Il Comitato Paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
10. Adesione Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo. L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.
11. Contribuzione L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell’adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:
• 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
• 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
• 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
• 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per gli altri lavoratori. È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo. L’impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l’entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.
12. Prestazioni Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo. La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche l’anzianità maturata presso il fondo di provenienza. Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla propria posizione individuale. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.
Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un’anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell’ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione determina l’ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all’esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
13. Cessazione dell’obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l’obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.
Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all’impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
14. Trasferimenti e riscatti Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il C.c.n.l. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:
• trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;
• riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;
• conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all’atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all’albo di cui all’articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.
15. Gestione del patrimonio Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell’attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità. Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
16. Conflitti di interesse Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
17. Regime delle spese Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell’impresa che le Parti convengono nella misura di Lit. ……… per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto. A seguito dell’adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit. ………... Alle spese per l’amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l’istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata “quota associativa”, prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.
Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l’ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo ……% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo. I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.
18. Periodo transitorio Le Parti firmatarie del presente accordo s’impegnano a predisporre entro il …………….. lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo. All’atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo e gestisce l’attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l’attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all’articolo precedente. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all’approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea.