"Circolare 1° marzo 2000 D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente il sistema
di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - Prime indicazioni
interpretative ed operative" Con l’entrata in vigore del D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, prende il via il nuovo sistema di qualificazione previsto dall’articolo 8 della
legge quadro in materia di lavori pubblici, che succede senza apprezzabile soluzione di
continuità al regime provvisorio introdotto nel decreto legge 30 dicembre 1999, n. 502, come
noto non convertito in legge. In attesa che si costituisc ano ed inizino ad
operare le prime SOA, e di conseguenza che si affermi la presenza di imprese qualificate
dagli organismi di attestazione, è evidente che le procedure di affidamento di lavori pubblici
saranno disciplinate in via principale dagli articoli 28 e seguenti del nuovo decreto, se i relativi
bandi di gara siano stati pubblicati dopo il 1° marzo 2000. Le procedure di gara iniziate sotto l’impero
del decreto legge 502/1999, invece, restano assoggettate alla (sostanzialmente identica)
disciplina di quelle norme, ancorchè decadute per mancanza di conversione in legge; come infatti
già indicato in passato in situazioni analoghe, l’eventuale vuoto normativo e le connesse
questioni di diritto intertemporale si ritiene debbano essere affrontati e risolti sulla base
del criterio – alla fine condiviso anche dalla giurisprudenza – della valenza delle regole
fissate dalla amministrazione con il bando, che nella fattispecie viene a svolgere la funzione
di lex specialis della gara. Indipendentemente da ciò, e comunque,
tuzioristicamente, il Governo si adopererà affinchè venga approvata apposita previsione legislativa
per la salvezza degli effetti prodotti in costanza del decreto decaduto. E’ necessario peraltro affrontare sin d’ora
alcuni aspetti della nuova disciplina, con
particolare riferimento alla sua parte transitoria, al fine
di prevenire e risolvere per quanto possibile i problemi che con maggiore probabilità
potrebbero porsi nella prima applicazione delle nuove norme.
In attesa del completamento del panorama
normativo di riferimento, anche con la pubblicazione del regolamento generale di
attuazione della legge quadro, le previsioni del titolo quarto del nuovo decreto devono essere
integrate da quelle disposizioni che attualmente ancora vigono in materia di partecipazione alle
gare, e precisamente dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 406/1991; queste ultime
norme sono destinate a valere fino a quando non saranno sostituite dalle corrispondenti
disposizioni del menzionato regolamento generale.
Occorre inoltre aggiungere che, secondo il
disposto dell’articolo 8, comma 8, e soprattutto dell’articolo 9, comma 1, della legge 109/1994,
le norme del D.P.C.M. 55/1991 devono ritenersi venute meno per effetto dell’entrata
in vigore del D.P.R. n. 34/2000, fatta eccezione per quanto di seguito si dirà con riferimento
ai requisiti delle imprese appartenenti ad associazioni temporanee. Come pure devono
ritenersi venuti meno per evidenti ragioni di incompatibilità tutti i riferimenti all’Albo
nazionale dei costruttori ed alla sua disciplina contenuti in altre norme ancora vigenti.
Ciò preme so, le singole
questioni generali vanno disciplinate sulla. base dei seguenti
criteri:
a) Redazione del bando di gara
La stazione appaltante redige il bando gara
secondo le indicazioni contenute nell'articolo 30 del nuovo decreto, che deve ritenersi
prevalgano, per evidenti ragioni di posteriorità, sulle norme incompatibili contenute nei primi tre
periodi del comma terzo dell'articolo 18 della legge 55/1990 come modificato dall' articolo 34
della,legge 109/1994. Tale sopravvenienza comporta in primo luogo
1’affermazione del principio dell'unicità della categoria prevalente, individuata sulla base
del criterio del maggior importo riferito ai valori di tutte le categorie componenti l’intervento,
con il conseguente venir meno delle precedenti norme che, in qualche
modo, avevano legittimato l'indicazione di una pluralità di
categorie prevalenti all'interno del
medesimo appalto. In secondo luogo deriva che devono essere
indicati nel bando sia l'importo .complessivo dell'appalto, sia la categoria prevalente con
il relativo importo, sia tutte le altre lavorazioni di importo superiore al 10% del valore complessivo
dell'appalto ovvero di importo superiore a 150.000 Euro, che sono. necessarie per la
realizzazione dell'intervento e che rientrano in categorie diverse da quella prevalente
(individuate secondo l'elencazione di cui all'allegato A
al D.P.R. n. 34/2000).
Tutte queste lavorazioni sono, a scelta del concorrente,
subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.
Le categorie di importo inferiore ai limiti previsti (dieci per cento del valore
dell’appalto o comunque 150.000 Euro) non devono quindi essere indicate nel bando; le relative
lavorazioni, qualunque sia la categoria di appartenenza,
sono eseguibili dal
soggetto qualificato per la categoria prevalente. La sola eccezione
al principio si. ritiene
possa configurarsi per quei casi in cui è necessaria una specifica
qualificazione resa
indispensabile da altre norme particolari (ad esempio dalla legge 5
marzo 1990 n. 46, in materia di
impianti), in modo che l'aggiudicatario privo di questa
qualificazione possa procedere al subappalto senza incidere
sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente comunque subappaltabile.
Sembra doversi inoltre
precisare che fra lavorazione subappaltabile e lavorazione
scorporabile non vi è alcuna differenza sotto il profilo
tecnico, e che pertanto la scelta appartiene alla discrezionalità del concorrente. L'ultima delle premesse dell'allegato A al
decreto stabilisce che le lavorazioni indicate nella "tabella corrispondenze nuove e vecchie
categorie" (appartenente allo stesso allegato) con la specificazione "qualificazione obbligatoria"
non possono essere eseguite dall’aggiudicatario se esso non sia in possesso della specifica
qualificazione; in tal caso è, pertanto, obbligatorio affidarne l'esecuzione in subappalto ad imprese
in possesso della relativa qualificazione. Questa prescrizione riguarda anche le
lavorazioni appartenenti alle categorie generali, ulteriori
rispetto alla prevalente,
e che – in quanto tali – non possono essere eseguite con la
qualificazione nella sola
categoria prevalente.
Occorre poi precisare che la disposizione
dell’articolo 13, comma 7, della legge 109/1994, pur richiamata dall’articolo 30 in questione, non è
di immediata applicazione, in quanto la sua operatività è dalla legge quadro subordinata
all’entrata in vigore del regolamento generale. Non solo quindi non vi è per le imprese alcun
obbligo fino a tale data di costituire associazioni temporanee di tipo verticale, ma
tale obbligo diventerà operante solo qualora le parti di cui si compone l’opera o il lavoro –
appartenenti a categorie diverse da quella prevalente nonché caratterizzate da notevole
contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica (individuate nel suddetto regolamento
generale all’articolo 72, comma 4) – siano tutte singolarmente di importo superiore al 15%
dell’importo complessivo e l’aggiudicatario non sia qualificato per la esecuzione diretta di
tali parti. Si segnala che per effetto del quarto comma
dell’articolo 1 del nuovo decreto sulla qualificazione le prescrizioni relative ai
contenuti dei bandi di gara non possono essere diverse per contenuto, modalità e procedure, da
quelle previste dai titoli III e IV. Altra questione che può venire in rilievo nella
redazione dei bandi di gara riguarda i termini dal momento che le sole norme attualmente vigenti
in materia, contenute negli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 406/1991, si
riferiscono agli appalti di valore superiore alla soglia
comunitaria e che la
disciplina dei termini per gli appalti sotto soglia contenuta nel
regolamento generale di
attuazione della legge quadro non è ancora operante. Tuttavia, poiché la fissazione dei termini di
procedura deve ritenersi appartenere al generale potere dell’amministrazione di dettare le
regole del procedimento l’eventuale vuoto normativo causato dal venir meno del D.P.C.M. 55/1991
comporta per le singole stazioni appaltanti l’obbligo di procedere autonomamente in via di
autoregolamentazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di
correttezza e logicità dell’azione amministrativa. Naturalmente per compiere le scelte nella
singola fattispecie, la stazione appaltante può recepire quelli che erano i termini già fissati
dal D.P.C.M. (peraltro confermati nelle future disposizioni del regolamento generale)
spontaneamente riproducendoli. b) Requisiti dell’impresa singola e di
quelle riunite Ciò premesso sulla formulazione del bando di
gara ed in attesa dell’entrata in vigore delle specifiche disposizioni del regolamento
generale in materia di requisiti di qualificazione dei concorrenti singoli o associati, deve trovare
applicazione il disposto – tuttora vigente – dell’articolo 23 del decreto legislativo
406/1991, opportunamente depurato dai richiami alla cessata normativa sull’Albo nazionale dei
costruttori ed adattato alle nuove disposizioni del decreto sulla qualificazione. Peraltro, sempre
in attesa del regolamento generale, anche l’articolo 8 del D.P.C.M. 55/1991 deve
ritenersi ancora in vigore sia per il richiamo che ad esso fa l’articolo 13, comma 1, della legge
109/1994 con riferimento ai requisiti di qualificazione sia perché mancherebbe –
altrimenti – apposita disciplina. Pertanto, in virtù dei principi da sempre
affermati in materia e delle nuove norme, i concorrenti singoli p ssono partecipare alle
gare qualora siano in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico - organizzativi
prescritti dagli articoli 31 e 32 del D.P.R. n. 34/2000, determinati con riferimento alla
categoria prevalente ed all'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ovvero siano in
possesso dei predetti requisiti determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle
categorie delle lavorazioni diverse da quella prevalente ed ai corrispondenti loro singoli
importi; si ritiene, inoltre, per. ragioni di coerenza del sistema, che possano essere ammesse alle
gare anche i concorrenti che non possiedano tutti i requisiti relativi alle lavorazioni
diverse da quella prevalente, sempre che siano in possesso dei requisiti mancanti con riferimento
alla categoria prevalente. Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 di tipo
orizzontale, possono partecipare alle gare qualora la mandataria o capogruppo e le mandanti o le
altre imprese consorziate siano in possesso dei requisiti, prescritti dagli articoli 31 e 32
del D.P.R. n. 34/2000 per le imprese singole, rispettivamente nelle misure minime del 40% e
del 10%. L'associazione deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura
richiesta per l'impresa singola. Le associaz oni temporanee ed i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 di tipo
verticale, possono partecipare alle gare qualora la mandataria o capogruppo e ciascuna mandante o
altra impresa consorziata possiedano i requisiti, prescritti dagli articoli 31 e 32
del DPR n. 34/2000 per l'impresa singola, rispettivamente con riferimento alla categoria
prevalente e alle categorie che intendono assumere ed ai co rrispondenti singoli importi;
si ritiene, inoltre, per le ragioni di cui sopra, che possano essere ammesse alle gare anche
associazioni o consorzi che non prevedono che tutte le lavorazioni diverse da quella
prevalente siano assunte da mandanti o da altre imprese consorziate sempre che i requisiti mancanti
siano posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.
c) Qualificazione vera e propria e verifica dei
requisiti
Va premesso che, come detto, la disciplina
transitoria non esclude - anzi, presuppone - l'eventualità di partecipazione nella medesima
gara di imprese già in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA e di
imprese non ancora avviate al nuovo sistema; è evidente che, con riferimento alle prime, la
qualificazione regolata dagli articoli 29 e seguenti del nuovo decreto non dovrà trovare
applicazione, essendo esse ammesse alla gara con il solo
possesso dell'attestato
adeguato per categoria e classifica ai valori della gara ai sensi
dell'articolo 1, comma 3,
del medesimo decreto. Per quanto invece attien e alle seconde, la
natura e l’entità dei requisiti di ammissione è regolata dal decreto in modo differenziato a
seconda dell'importo complessivo dei lavori da affidare. La disciplina sotto questo profilo
non presenta particolari complessità, dovendosi solo avvertire che tutte le percentuali
previste dalle norme richiamate si riferiscono all’importo complessivo dell’appalto da
affidare. Sembra a que to proposito opportuno
precisare che le norme impongono al concorrente la sola dichiarazione nei modi di legge del
possesso dei requisiti di qualificazione e che dunque, per i requisiti di ordine speciale tale onere
di regola può ritenersi correttamente assolto, con forti
effetti di semplificazione e senza pregiudizio per le
successive eventuali dimostrazioni, con la semplice affermazione che i requisiti
posseduti rispondono a quelli richiesti dalla legge
per l’ammission della specifica gara, senza
alcuna necessità di esporre nella dichiarazione l’analitica esatta specificazione o
quantificazione dei requisiti effettivamente posseduti. Maggiori problemi potrebbero insorgere, nella
attuale fase transitoria, con riguardo alla speciale procedura di verifica a campione ai
sensi dell’articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/1994, dal momento che in essa si pone
l’esigenza per la stazione appaltante di accertare - e per l’impresa dimostrare –
l’effettivo possesso del requisito e la documentazionedimostrativa menzionata nel D.P.R. n. 34/2000
non sempre potrebbe presentare dati di acile e immediata lettura.
In materia come è noto questo Ufficio ha avuto
modo di individuare alcuni criteri interpretativi ed operativi con la precedente
circolare 25 ottobre 1999 n. 1285/508/333 UL, la cui portata va ovviamente adeguata alle nuove
norme ora intervenute. Innanzitutto, deve dirsi che la procedura di
verifica a campione non può interessare quelle imprese che si presentano in gara esibendo
l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, in quanto per esse - salva l’ipotesi
prevista dall’articolo 3, comma 6 del regolamento di qualificazione - l’attestazione stessa
costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione del
possesso dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria (art. 1, comma 3, del decreto);
viceversa, per gli
affidamenti di qualunque importo, nei riguardi delle imprese non
ancora avviate di verifica
imposti dalla norma della legge quadro trattandosi di fattispecie in
cui viene in rilievo il
possesso di requisiti di capacità economica e tecnico
organizzativa. In via generale, sembra necessario precisare
che l’individuazione del periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 34/2000
per la documentazione dei requisiti secondo i dati di bilancio o di altra documentazione fiscale,
deve necessariamente tener conto delle scadenzefissate dalla legge per tali adempimenti; ne
deriva che il periodo in questione non può che essere quello per il quale detti atti sono
effettivamente utilizzabili, in quanto approvati o presentati; in altri termini, ai fini
dell’individuazione dei quinquennio cui riferire il requisito
della cifra di affari, non
possono che venire in considerazione gli ultimi cinque bilanci
approvati e depositati.
Naturalmente, ciò non vale per i requisiti dimostrabili da altri
documenti (quali ad
esempio i certificati di esecuzione dei lavori) la cui esistenza non
è condizionata da
particolari scadenze.Quando dunque la stazione appaltante deve
procedere a ve rificare i requisiti in questione, come del
resto imposto anche dall'ultimo periodo del comma terzo dell'articolo 28 e del comma
secondo dell’articolo 29, la relativa dimostrazione da parte delle imprese vviene ai sensi
delle disposizioni del titolo III del decreto (artt. 18, 21,
22, 23, 24, 25).
Devono invece ritenersi
non pertinenti al periodo transitorio gli articoli 19 (incremento
convenzionale premiante),
20 (consorzi stabili), 26 (direzione tecnica), che paiono più
propriamente riferibili
alla attività di qualificazione demandata alla SOA. Pertanto, come
prime indicazioni
operative, gli uffici vorranno tener conto che: - La cifra d'affari in lavori relativa all’a
ttività diretta è comprovata: per le ditte individuali, le società di
persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese
artigiane e i consorzi
stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione con le
dichiarazioni annuali IVA
e con il Modello Unico corredati da relativa ricevuta di
presentazione; in
particolare la cifra d'affari è pari all'importo indicato alla voce
"volume d’affari IVA" decurtato
dell'importo indicato alla voce “cessione di beni ammortizzabili e
passaggi interni”. Se gli
stessi soggetti svolgono attività di costruzione unitamente ad altre
attività, la dimostrazione
è data con le dichiarazioni annuali IVA e con il Modello Unico
corredati da relativa
ricevuta di presentazione, accompagnati da autocertificazione del
legale rappresentante che
ripartisca il volume d'affari fra le diverse attività; tale
ripartizione è suscettibile di verifica da parte della
stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti
di fatturazione che
attestino l’effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse
attività; per le società di capitali
e le società cooperative che effettuano esclusivamente attività di
costruzione, con la,
presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle
normative europee recepite
nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice
civile) corredati da relativa nota che ne attesti l'avvenuto
deposito; in particolare la cifra d'affari è pari all'importo indicato alla voce "valore della
produzione" risultante dal conto economico, redatto ai sensi dell'articolo 2425 del codice
civile. Se le stesse società svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, la
dimostrazione della cifra di affari é fornita con la presentazione dei bilanci annuali
riclassificati e debitamente corredati dalla nota di deposito;
in particolare la cifra
d’affari dei lavori è pari all'importo risultante nella integrativa,
redatta ai sensi dell'articolo 2427
del codice civile; qualora la nota integrativa non contenga tali
informazioni, la
ripartizione della cifra del conto economico nelle varie attività
svolte dalla ocietà può essere comprovata con la
presentazione di autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l'importo fra
diverse attività; tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante
attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l’effettiva ripartizione dei
ricavi per le diverse attività. - La cifra d’affari in lavori relativa ad
attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è
comprovata con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee,
corredati dalla relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere
c) ed e-bis) della legge quadro, e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa
parte nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente dalla stazione appaltante e non
abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati. L’attrezzatura tecnica è un requisito speciale
la cui verifica di adeguatezza richiede in primo luogo l’individuazione dei bene che possono
venire in considerazione ai fini di legge, essendo evidente che non tutti i beni in dotazione
all’impresa sono suscettibili di dimostrare la specifica capacità esecutiva della stessa; il
concetto pare rinvenibile anche ella lettera dell’articolo 18, comma 8, del D.P.R. n.
34/2000, laddove l’attrezzatura tecnica viene precisata in termini di “attrezzature, mezzi
d’opera ed equipaggiamento tecnico”, con un riferimento dunque non tanto ai beni che
l’impresa possiede come tale (e che comunque possiederebbe qualunque fosse l’oggetto
dell’attività esercitata), quanto piuttosto al complesso dei beni che sono tipicamente
caratterizzati dall’essere destinati alla attività di realizzazione di lavori pubblici. Naturalmente,
il principio deve essere inteso con una certa elasticità – potendo la casistica rivelarsi
estremamente variegata – ma pare potersi sin d’ora escludere e salvo sempre il miglior vaglio
giurisprudenziale, che nell’attrezzatura tecnica prevista dalla norma in questione siano da
ricomprendere i beni genericamente strumentali
(quali ad esempio la sede aziendale) ed in ogni
caso le immobilizzazioni extra caratteristiche. Ciò premesso, l’ammortamento dell’attrezzatura
tecnica è comprovato:
1) per i soggetti non tenuti alla redazione del
bilancio (ditte individuali e società di persone) dalle dichiarazioni annuali dei redditi,
modello 740, 750 o Modello Unico, corredate da relativa ricevuta di presentazione e da
autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all’attrezzatura tecnica come
sopra precisata. In particolare, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti,
l’ammortamento va rilevato o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel
prospetto dei dati di bilancio, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri. Qualora della dichiarazione non risultino tali dati, il costo
complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da copia
del libro dei beni ammortizzabili vidimato; 2) per i soggetti tenuti alla redazione del
bilancio con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee,
corredati da relativa nota di deposito. In particolare, la quota di ammortamento riferita
alla attrezzatura tecnica è quella risultante dalla stessa nota nel “prospetto dei movimenti delle
immobilizzazioni per voce”. Qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la
ripartizione della cifra prevista alla voce “ammortamento delle immobilizzazioni materiali”
del conto economico deve essere comprovata da presentazione di
autocertificazione del legale rappresentante; tale ripartizione
è suscettibile di verifica
da parte dell’amministrazione committente attraverso la richiesta di
copia del libro beni
ammortizzabili vidimato che attesti l’effettiva ripartizione degli
ammortamenti. Nell'un caso e nell'altro l'ammortamento
figurativo, che nel regolamento è ricollegato all'ipotesi di esaurimento del periodo previsto
nel piano originario, viene in considerazione solo per la parte che ricade cronologicamente
nel quinquennio documentabile ai fini dell'utile sussistenza dei requisiti, e per l'ammontare
che risulta dai bilanci degli anni precedenti. Se invece l’attrezzatura tecnica non è in
proprietà dell'impresa, ma è da questa assunta in locazione fin anziaria o noleggio, occorre fare
riferimento ai relativi canoni, come effettivamente ed annualmente corrisposti,
desumibili dai relativi contratti. - Il costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente, composto come al comma 10 dell'articolo 18 del nuovo decreto, è
documentato: 1) per i soggetti non tenuti alla
redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei
redditi, modello 740, 750 o Modello
Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. In particolare, il
costo complessivo da
ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione
prodotti, o nel. prospetto di determinazione dei redditi ai
fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi
di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei
parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali
dati, il costo complessivo
è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante,
corredata da
documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del
costo tra il personale operaio e il personale tecnico
laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie
attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica
attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra
documentazione INPS,
INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;
2) per i soggetti tenuti alla redazione del
bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee,
corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla
voce “costi per il personale” del conto economico redatto ai sensi di legge; la, composizione del
costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o
diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di
dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota
integrativa (punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante
sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica
da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra
documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico.
- I lavori eseguiti e
relativi categoria e importo sono documentati con la presentazione
dei certificati di esecuzione
degli stessi rilasciati dai committenti, che la stazione
ppaltante deve valutare alla luce delle corrispondenze fissate
dalla apposita tabella dell’allegato A al D.P.R.
n. 34/2000.
d) Requisiti di ordine generale. Come già rilevato con la menzionata circolare
di questo Ufficio n.1285/508/333 UL, la materia dei requisiti di ordine generale esula
dal campo di applicazione della verifica a campione introdotta dall’articolo 10, comma 1
quater, della legge 109/1994; si ribadisce anche in questa sede, tuttavia, che non è
precluso alle stazioni appaltanti di verificare comunque, in base agli ordinari poteri ed
eventualmente nella stessa occasione del controllo degli altri requisiti, la veridicità delle
dichiarazioni di parte sul punto, salva la non applicabilità delle misure sanzionatorie
diverse dalla mera esclusione dalla gara. Quanto ai requisiti stessi, ed in attesa che la
materia sia regolata dalla corrispondente disposizione del regolamento generale, la
relativa sussistenza è attualmente disciplinata dall’articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000, per
effetto del richiamo operato dal comma terzo dell’articolo 29, cui va aggiunta la speciale
disposizione prevista dalla legge 12 marzo 1999, n.68. In proposito, appare in via di prima lettura
opportuno chiarire la portata della causa di esclusione costituita dall’esistenza di
precedente condanna penale (a seguito di dibattimento oppure di applicazione della pena su richiesta)
per reati che incidono sulla moralità professionale; la disposizione, pure se
generica in coerenza con la definizione tradizionalmente assunta dalle norme nazionali
e comunitarie, mira ad escludere dagli appalti il concorrente che si
sia reso colpevole di comportamenti penalmente rilevanti per fatti
la cui natura e contenuto sono
idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con
la stazione appaltante per la
inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in
contratto; sotto questo
profilo, può a titolo indicativo assumersi ad esempio l’elencazione
delle tipologie di reato
contenuta nell’articolo 27, comma 2, lettera q), con l’avvertenza
che essa potrebbe non essere
esaustiva. Avvalendosi dei principi
costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia, la stazione
appaltante dovrà comunque
compiere un apprezzamento discrezionale circa la incidenza della
condanna sull’elemento
fiduciario, traendo elementi di valutazione ponderata dalla gravità
del fatto, del tempo trascorso
dalla condanna, e da eventuali recidive. Pure i requisiti di ordine generale sono
oggetto di autodichiarazione, ma questa – in quanto sostitutiva ai sensi del D.P.R: 20 ottobre 1998
n.403 – deve necessariamente avere le caratteristiche formali ed i contenuti che le
sono propri. Per quanto attiene poi alle modalità di verifica, si richiama il contenuto della citata
circolare, rilevandosi che essa verifica non è impedita dal fatto che l’impresa sia in
possesso della attestazione di qualificazione rilasciata
dalla SOA, vuoi perché i
requisiti soggettivi devono necessariamente sussistere nella
attualità rispetto alla data della
attestazione, vuoi perché sufficienza di quest'ultima è dalla norma
espressamente limitata ai
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, e non ad
altre situazioni.
e) Licitazione privata semplificata
L'articolo 23 della legge
109/1994 specifica quali sono i documenti che le imprese devono
presentare a corredo delle
domande di inserimento in elenco, e fra essi è previsto (evidentemente con effetti transitori) il
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori. Se per gli elenchi futuri e per le
future domande non è dubbia la necessità di fare riferimento esclusivamente ai requisiti
richiesti dalla nuova normativa, ed eventualmente al solo possesso dell'attestazione della SOA, il
problema potrebbe oggi porsi con riguardo ad elenchi eventualmente già predisposti sulla
base di domande corredate dal certificato stesso. In questo caso, è necessario che le stazioni
appaltanti invitino i soggetti già inseriti in elenco a far pervenire apposita dichiarazione attestante
i requisiti previsti dagli articoli 28 e 31 (cifra d'affari, lavori eseguiti e relativa categoria,
costo del personale e attrezzatura), corredata dalla prescritta documentazione dimostrativa.
Le stesse stazioni
appaltanti, coerentemente con il carattere semplificativo della
speciale procedura, provvederanno
una volta per tutte a verificare l'effettiva sussistenza dei
requisiti dichiarati, e di gara in
gara inviteranno quelle imprese i cui requisiti siano congrui
rispetto all'importo da affidare
secondo i criteri indicati dall'articolo 31 o comunque dal bando di
gara, salva comunque. la
possibilità.di verificare la sussistenza dei requisiti generali al
momento della gara
stessa.
f) Subappalto L'ipotesi dell'affidamento di lavori in
subappalto non sembra porre problemi di particolare rilievo, ove si osservi che l'articolo
18 della legge 55/1990, come modificato dall'articolo 34
della legge 109/1994
prevede al comma terzo, punto 4), che il subappaltatore debba essere
in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione
all'importo dei lavori da
eseguire in subappalto.
g) Fusioni, incorporazioni, cessioni d’azienda
Le questioni in tema di
qualificazione a seguito delle operazioni societarie in argomento
hanno indubbiamente
rivestito una certa criticità sotto l'impero della precedente
normativa in connessione con l'intestazione nominativa dei
relativi certificati di iscrizione, ma attualmente senza voler minimamente incidere sulle
problematiche specifiche di gara –devono ritenersi agevolmente risolvibili alla luce della nuova
disciplina. Ai sensi infatti dell'articolo 15, comma 9, il soggetto derivante da tali
operazioni societarie – l’impresa risultante dalla fusione, l'incorporante, l'acquirente
dell'azienda o di un suo ramo – può avvalersi dei requisiti
di qualificazione già
posseduti dai soggetti che hanno dato luogo al fenomeno,
eventualmente cumulandoli con i propri. In coerenza con la
natura successoria che la tradizionale dottrina attribuisce alle operazioni in questione
dunque, tutti i requisiti (cifra di affari, lavori eseguiti,
attrezzature, costo del personale) sono da intendersi trasferiti in
capo al nuovo soggetto. In tale prospettiva, dovrebbe ritenersi superato
il principio afferito dall’articolo 35, comma 4,
della legge 109/1994 che, attraverso il
richiamo a precedente circolare di questo Ministero rievocava il sistema di qualificazione
imperniato sull’Albo, per la decisiva considerazione che
le norme transitorie del
D.P.R. n. 34/2000, rinviando alle disposizioni del proprio titolo
III in materia di requisiti,
consentono di applicare anche nella fase transitoria i principi di
subentro nei requisiti ora
affermati.
h) Lavori di importo inferiore ai 150.000
Euro Per gli appalti di valore
inferiore ai 150.000 Euro non si pone problema alcuno di
transitorietà nella relativa disciplina, dal momento che essi
sono al di fuori del sistema unico di qualificazione. Se in linea di principio non può essere escluso
che l’impresa concorra a tali affidamenti presentando l’attestato SOA, ed in tal caso non
dovrà dimostrare alcuno dei requisiti richiesti dall’articolo 28, né sarà assoggettabile a
procedura di verifica a campione ex articolo 10 della legge 109/1994, l’affidamento di questi lavori
è subordinato al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di
qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole
generali contenute nel
D.P.R. n. 34/2000. In proposito, con specifico riferimento ai
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente il bando, potrebbe insorgere dubbio se essi debbano o
meno essere assimilabili a quelli oggetto del contratto da affidare, non contenendo la norma
alcuna specificazione. Ad avviso di questo Ufficio, tuttavia, detta
correlazione, quanto meno in termini di analogia, deve comunque sussistere. Infatti, per tutti
gli esecutori di lavori pubblici, indipendentemente dall’importo degli stessi e quindi
dall’appartenenza o mano al sistema unico di qualificazione
proprio la legge 109/1994
all’articolo 8, comma 1, impone in linea generale il possesso di una
professionalità
qualificata che altrimenti non potrebbe intendersi se non come
requisito riferito alla specificità
dell’attività esercitata. Ciò significa che i lavori eseguiti
dall’impresa che concorre all’affidamento di appalti di
valore inferiore ai 150.000 Euro non possono che avere caratteristiche similari (seppure non
esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori
da affidare. Ovviamente, la specificazione della necessaria correlazione va espressamente
indicata nel bando, fermo restando che in ogni caso la valutazione di similarità deve essere dalla
stazione appaltante condotta anche in presenza di attestati SOA. D’altra parte, il D.P.R. n. 32/2000 sul punto
non poteva fare riferimento alcuno alle categorie del sistema di qualificazione, in quanto
quest’ultimo non riguarda gli appalti oggetto dell’articolo 28. Per quanto infine riguarda l’esistenza di
requisiti di carattere generale, in attesa dell’entrata in
vigore delle
corrispondenti disposizioni del regolamento generale richiamate dal
comma primo dell'articolo 28, la
relativa disciplina va naturalmente ricercata anche in questa
ipotesi nell'articolo 17 del
D.P.R. n. 34/2000. Ulteriori aspetti della complessa problematica
potranno essere esaminati ed affrontati in seguito, se gli uffici ne segnaleranno la
rilevanza.
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