Accantonamento
Pagamento diretto
Regolarità contributiva


Accantonamenti per ferie e gratifica natalizia

Cassazione Penale  SEZ. 3 SENT. 11564 DEL 19/11/94

Cassazione Penale  SEZ. 3 SENT. 08201 DEL 12/08/86

Cassazione Penale  SEZ. 2 SENT. 10683 DEL 23/11/93

Cassazione Penale  SEZ. 1 SENT. 08595 DEL 21/12/72

Cassazione Penale  SEZ. 3 SENT. 02527 DEL 24/02/87

 

 

 




 

Lavoro subordinato – Contratto collettivo – Retribuzione – Minimi inderogabili di trattamento economico – Compensi accessori – Mancato accantonamento – Natura di reato permanente – Fattispecie: prescrizione

Cassazione Penale
SEZ. 3 SENT. 11564 DEL 19/11/94
PRES. CAVALLARI G REL. GIAMMANCO
Legge 14/7/1959 n°. 741 art. 8


Il mancato accantonamento presso un istituto bancario o presso la Cassa edile dei compensi accessori dovuti ai lavoratori dipendenti, quale trattamento per ferie, gratifiche, festività, ha natura di reato permanete, il cui stato di consumazione perdura fino all’adempimento, ovvero fino alla cessazione del rapporto di lavoro, o – perdurando questo- fino alla pronunzia della sentenza di primo grado. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il pretore, senza accertare l’eventuale cessazione della permanenza, aveva dichiarato la prescrizione, che invece per effetto della natura del reato, non si era ancora verificata).

 



 

Lavoro subordinato – In genere - Contratto collettivo – Retribuzione –In genere - Minimi di trattamento economico –Accantonamento delle percentuali spettanti ai lavoratori preso banche – Inosservanza dell’obbligo – Reato configurabile.

Cassazione Penale
SEZ. 3 SENT. 08201 DEL 12/08/86
PRES. VALENTE
Legge 14/7/1959 n°. 741

L’obbligo di accantonamento delle percentuali spettanti ai lavoratori edili presso istituti bancari (e non presso le casse edili) è tuttora operante. La sua inosservanza è penalmente perseguibile ai sensi dell’art.34 C.C.N.L. 24 luglio 1959 (per gli operai dell’industria edilizia) reso esecutivo con D.P.R 14 luglio 1960, n. 1032 e dell’art. 8 legge 14 luglio 1959, n.741 (“norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”), in quanto non inficiato delle pronunce di incostituzionalità di cui alle sentenze n.129 del 4 luglio 1963 e n.100 del 10 novembre 1965, che circoscrivono la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme dell’articolo unico D.P.R. 14 luglio 1960 n.1032, in relazione agli artt. 34 o 62 del contratto collettivo menzionato soltanto per la parte in cui dette norme disciplinano l’istituzione delle Casse edili con effetto vincolante per i non iscritti alle associazioni sindacali che le deliberarono.

 



 

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere - Obbligo del datore di lavoro di accantonamento delle somme percentuali trattenute ai lavoratori edili per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse - Sussistenza - Violazione di tale obbligo - Reato di cui all'art. 8 legge 14 luglio 1959, n. 741 – Ravvisabilità

Cassazione Penale
SEZ. 2 SENT. 10683 DEL 23/11/93
PRES. LONGO DORNI S REL. BIANCO

L'obbligo del datore di lavoro di accantonamento delle somme percentuali da lui trattenute, relative al trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti delle imprese edili per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse, è penalmente sanzionato e la sua violazione integra il reato di cui all'art. 8 legge 14 luglio 1959, n. 741. Né tale reato è escluso dalla diretta corresponsione di tali percentuali allo stesso lavoratore, a cui esse si riferiscono.

 



 

Corte Costituzionale – Sindacato di legittimità costituzionale – Giudizio incidentale –Questione di legittimità costituzionale – Decreti – DPR 14 luglio 1960 n. 1032 –Incostituzionalità parziale dell’articolo unico pronunciata con sentenza n. 129 del 1963 - Effetti

Cassazione Penale
SEZ. 1 SENT. 08595 DEL 21/12/72
PRES. DEL GIUDICE W REL. D’ONOFRIO

La sentenza 4 luglio 1963 n. 129, della corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo unico del DPR 14 luglio 1960 n.1032 per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro, 24 luglio 1959 per gli operai dell’industria edilizia, circoscrive la dichiarazione di incostituzionalità alla parte in cui dette norme disciplinano l’istituzione delle Casse edili con effetto vincolante per i non iscritti alle associazioni sindacali che le deliberano, mentre lascia sostanzialmente immutato l’obbligo dell’accantonamento delle percentuali previste dall’art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria in questione. Ciò in quanto tale obbligo, oltre a non risultare normativamente connesso alla sussistenza delle Casse edili cui si riferiscono contributi del tutto particolari e diversi - quali quello paritetico per il funzionamento delle stesse e quello per le scuole professionali di categoria – dalle percentuali sulle retribuzioni dovute per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali, costituisce pure l’unico modo di accertare se il datore di lavoro abbia effettivamente corrisposto codeste retribuzioni che non possano essere determinate con un calcolo astratto e generico ovvero conglobate nel trattamento complessivo della paga ma debbono essere invece compilate separatamente dal salario mediante un calcolo esatto e specifico di tutte le festività in rapporto all’orario settimanale e alla paga oraria di ciascun lavoratore.

 



 

Lavoro subordinato – Contratto collettivo – Retribuzione – Minimi inderogabili di trattamento economico – Compensi accessori – Mancato accantonamento – Depenalizzazione – Esclusione.

Cassazione Penale
SEZ. 3 SENT. 02527 DEL 24/02/87
PRES. ACCINNI G REL. SACCHETTI
Legge 14/7/1959 n°. 741 art. 1
Legge 14/7/1959 n°. 741 art. 8

Il reato di mancato accantonamento presso un istituto bancario o la Cassa edile dei compensi accessori, dovuti ai lavoratori dipendenti quale trattamento per ferie, gratifiche, festività è escluso dalla depenalizzazione, trattandosi di violazione della normativa in materia di rapporti di lavoro.