Le Casse Edili sono organismi tipici del settore delle costruzioni, sorti in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro con gli operai, caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale.
Sono Enti costituiti in ciascuna provincia sulla base della previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili, gestiti pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro aderenti all’Ance e dei lavoratori aderenti a Feneal, Filca e Fillea.
In base al Ccnl, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) è l’ente nazionale cui è demandato l’indirizzo, il controllo e il coordinamento delle Casse Edili.
Le Casse Edili erogano ai lavoratori una parte importante del trattamento retributivo dovuto dalle imprese: si tratta in particolare del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia che le imprese, in relazione alla mobilità dei lavoratori, accantonano presso la Cassa Edile la quale provvede  al pagamento agli interessati alle scadenze previste.
Inoltre erogano altre significative prestazioni quali il premio annuo per l’anzianità professionale edile (APE); una prestazione retributiva al momento del pensionamento (che verrà sostituita dalla previdenza complementare con un fondo nazionale di settore); l’integrazione al trattamento economico nei casi di malattia e infortunio (attraverso le imprese); prestazioni sanitarie integrative (rimborso spese dentarie, ricovero ospedaliero, protesi ortopediche, ecc.); gli assegni e le borse di studio; i soggiorni estivi ecc..

La trasparenza nella gestione amministrativa delle risorse viene garantita oltreché dal funzionamento degli organi interni (Presidenza, Comitato di Gestione, Consiglio Generale, Collegio dei Sindaci) anche dal fatto che le Casse Edili operano su uno schema unitario di bilancio e di piano dei conti. Per un accordo nazionale il bilancio, pur non avendo le Casse Edili alcun obbligo di legge a riguardo, viene certificato da una Società di revisione iscritta all’Albo Consob.
In sostanza le Casse Edili svolgono un ruolo di grande rilievo per assicurare ai lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro e prestazioni integrative sul piano previdenziale e assistenziale.
Ciò significa che l’iscrizione alla Cassa Edile è condizione affinché sia realizzata da parte dell’impresa l’osservanza della contrattazione collettiva di settore.
Và aggiunto che l’iscrizione alla Cassa comporta automaticamente l’iscrizione anche agli Enti scuola ed ai comitati paritetici per la prevenzione, altri importanti organismi provinciali a carattere bilaterale del settore, i quali svolgono attività nel campo della formazione professionale e della sicurezza in edilizia.
Il ruolo di questi enti bilaterali, che attuano una esperienza avanzata ed appropriata di relazioni industriali in un settore, come quello delle costruzioni, che presenta caratteristiche specifiche, è stato anche considerato in sede legislativa.
Infatti la legge 9 marzo 1990 n.55 afferma che tutte le imprese che svolgono opere pubbliche debbono rispettare la normativa delle Casse Edili, delle quali peraltro è rimasta confermata la natura privatistica.
Pur conservando natura privatistica di associazione non riconosciuta di cui all’art. 36 del codice civile, le Casse Edili svolgono nel campo delle opere pubbliche, con il rilascio della certificazione liberatoria, una funzione di interesse generale, analoga a quella svolta da Inps e Inail, con i quali si stanno sviluppando forme di collaborazione informativa e di coordinamento.
Inoltre, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del lavoro, riduzioni contributive verso l’Inps e l’Inail sono previste per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili (art. 29 legge n. 341/95).